Nell’era digitale in cui viviamo, smartphone e tablet sono diventati compagni inseparabili della nostra quotidianità. Ma non solo: il loro utilizzo è sempre più intensivo in moltissime professioni. Pensiamo ai controllori sui treni, agli agenti di commercio, agli addetti alla logistica, agli insegnanti e agli studenti nelle scuole, o ai camerieri nei ristoranti che gestiscono le prenotazioni digitalmente.
Questi dispositivi, pur essendo leggeri, comportano un significativo impegno visivo e posturale. Per esempio, un controllore di treno che usa lo smartphone mentre il treno è in movimento può essere esposto a vibrazioni e sobbalzi, aggiungendo ulteriore stress. Ma come si inquadra tutto questo dal punto di vista della sicurezza sul lavoro?Il “videoterminale”: una definizione più “ristretta” di quanto pensi!
Quando sentiamo la parola videoterminale, la nostra mente va subito al classico monitor del computer. Ma la legge ci fornisce una definizione più specifica e sorprendente. La risposta la troviamo nell’articolo 173 del Decreto Legislativo 81/08 (il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro), che ci dà la definizione di “videoterminale”.
Un videoterminale è definito come “uno schermo alfa numerico o grafico a prescindere dal procedimento di visualizzazione utilizzato“. Questo è un punto cruciale: il videoterminale non è il computer nel suo complesso, il videoterminale è solo lo schermo. Tutto il resto costituisce l’attrezzatura dotata di videoterminale.
Dato che smartphone e tablet sono dotati di schermi grafici (quelli alfanumerici sono ormai quasi in disuso), essi rientrano a pieno titolo nella categoria delle “attrezzature munite di videoterminali”.
Sei un “videoterminalista”? È solo questione di ore!
Una volta chiarito che smartphone e tablet sono attrezzature con videoterminale, sorge spontanea la seconda domanda: i lavoratori che li utilizzano sono considerati “videoterminalisti”? La risposta è sì, ma con una condizione specifica, definita sempre dall’articolo 173 del D.Lgs. 81/08.
Un lavoratore è definito “videoterminalista” se utilizza queste attrezzature per 20 ore settimanali.
Attenzione all’errore comune! Spesso, nei documenti di valutazione del rischio, si legge che i videoterminalisti sono coloro che utilizzano il computer (e ora, di conseguenza, anche smartphone e tablet) per “più di 20 ore settimanali“. Questa dicitura è sbagliata. La formulazione corretta da inserire nei documenti di valutazione del rischio è: “almeno 20 ore” o “20 o più ore”.
Quindi, se utilizzi il tuo smartphone o tablet in modo sistematico e abituale per almeno 20 ore alla settimana per motivi di lavoro, sei un lavoratore videoterminalista a tutti gli effetti.
Le conseguenze: salute e sicurezza al primo posto
Essere riconosciuto come lavoratore videoterminalista ha delle implicazioni importanti per la tua salute e per la tua azienda:
- Sorveglianza sanitaria: i lavoratori videoterminalisti sono soggetti alla sorveglianza sanitaria, come previsto dall’articolo 176 del D.Lgs. 81/08. Questo significa che devono essere visitati periodicamente dal medico competente per prevenire e monitorare eventuali problemi di salute legati all’uso prolungato di questi dispositivi, come affaticamento visivo o disturbi muscolo-scheletrici.
- Valutazione del rischio specifico: dal punto di vista del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e del Medico Competente, è fondamentale effettuare una valutazione del rischio specifica e contestualizzata. Non bastano valutazioni generiche, come il famigerato e abusato “metodo PXD”. La valutazione deve tenere conto delle condizioni concrete e operative in cui questi lavoratori operano.
Conclusione
In sintesi, la questione non è più se smartphone e tablet siano attrezzature munite di videoterminali (lo sono!), né se chi li usa intensivamente debba essere visitato dal medico competente (lo è!). La vera sfida è assicurarsi che la valutazione del rischio e la sorveglianza sanitaria siano efficaci e adatte alle reali condizioni di utilizzo, proteggendo la salute di chi, ogni giorno, lavora con questi indispensabili strumenti.
Graziano Frigeri