Cantiere sicuro: capire la differenza tra protezione collettiva e individuale

I cantieri delle grandi opere pubbliche e private sono ambienti ad alto rischio, dove la compresenza di più lavoratori, attrezzature pesanti e fasi lavorative sovrapposte richiede un approccio sistematico alla sicurezza. Non basta fornire un elmetto e un’imbracatura: occorre ragionare in termini di sistema di protezione, con un ordine di priorità preciso che la normativa italiana stabilisce con chiarezza.

Il D.Lgs. 81/2008, agli articoli 15, 75, 111 e 148, sancisce un principio fondamentale che spesso viene sottovalutato nella pratica quotidiana: i dispositivi di protezione collettiva (DPC) devono essere adottati prima dei dispositivi di protezione individuale (DPI). Non si tratta di una preferenza tecnica, ma di un obbligo di legge.

La gerarchia tra DPC e DPI trova fondamento in quattro articoli del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro:

  • Art. 15 (Misure generali di tutela): stabilisce tra le misure generali di tutela «la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale» (comma 1, lettera i). È il principio generale, valido per tutti i settori.
  • Art. 75 (Obbligo di uso dei DPI): chiarisce che i DPI devono essere impiegati soltanto «quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro». Il DPI è quindi residuale, non alternativo.
  • Art. 111 (Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota): in materia di lavori in quota, prevede al comma 1 lettera a) la priorità alle misure di protezione collettiva; e al comma 6 stabilisce che, qualora un DPC venga temporaneamente rimosso per esigenze operative, devono essere adottate misure equivalenti ed efficaci, e il DPC deve essere ripristinato al termine del lavoro.
  • Art. 148 (Lavori speciali): per i lavori su lucernari, tetti e coperture stabilisce che «fermo restando l’obbligo di predisporre misure di protezione collettiva, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego». L’articolo 148 è una norma speciale rispetto all’articolo 111: nei cantieri edili, per queste lavorazioni, l’adozione dei DPC non è facoltativa ma obbligatoria.

Questa gerarchia è stata confermata anche dalla Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro (Interpello n. 6/2019), che ha chiarito l’assenza di contrasto tra gli articoli 111 e 148 e ha ribadito l’obbligatorietà dei DPC nei cantieri edili.